I contratti con controparti estere (2)
A quale legge assoggettare un contratto internazionale
Il primo nodo da sciogliere, quando ci si accinge a stipulare un contratto internazionale, è quello relativo alla scelta della legge applicabile. Vediamo perché.
Quando due soggetti appartenenti Stati diversi pongono in essere un rapporto giuridico occorre poter determinare da quale legge esso debba essere regolato:
se dalla legge dello Stato a cui appartiene uno dei contraenti oppure dalla legge di un paese terzo.
Tutti gli Stati hanno le loro norme di diritto internazionale privato che mirano a regolare i rapporti giuridici dei soggetti di diritto privato e che dettano i criteri per individuare quale legge debba essere applicata ad un determinato rapporto internazionale.
Per quanto riguarda l’Italia, il 1° settembre 1995 è entrata in vigore una nuova legge (Legge 31 maggio 1995 n. 218) contenente il nuovo sistema di diritto internazionale privato.
Trattasi di provvedimento di notevole importanza non solo per il contenuto di carattere innovativo, ma anche sotto il profilo di ordine sistematico: infatti è stata inserita in un unico corpo legislativo tutta la disciplina relativa al diritto internazionale privato ed a quello processuale, che prima trovava collocazione in diversi settori del nostro ordinamento giuridico.
La legge di riforma non solo ha affrontato, apportandovi notevoli innovazioni, le tradizionali problematiche della contrattualistica internazionale, ma ha esteso e completato la vecchia disciplina apportando nuove disposizioni su particolari aspetti di rilevante interesse che, prima della riforma non erano espressamente regolati.
Vediamo ora, in primo luogo, come la legge di riforma ha innovato le disposizioni in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, facendo un sintetico raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina.
Prima della legge di riforma, la materia era regolata dalle disposizioni preliminari del codice civile secondo le quali, come noto, il contratto internazionale era regolato, in mancanza di espressa scelta delle parti, dalle legge del luogo in cui il contratto stesso era stato concluso o dalla legge nazionale dei contraenti se la stessa era comune.
La legge di riforma dispone invece che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Detta convenzione è stata poi sostituita dal nuovo regolamento, sulla stessa materia, applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 in circostanze implicanti un conflitto di leggi (ovvero qualora vi siano elementi di internazionalità: parti stabilite in Stati diversi, obbligazioni contrattuali da eseguire in un altro paese, ecc.).
Il regolamento Roma I è direttamente vincolante per tutti gli Stati membri della Comunità, compreso il Regno Unito (che vi ha aderito successivamente), con l’unica eccezione della Danimarca, alla quale si continuerà ad applicare la Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali.
Il Regolamento sancisce, in linea generale, la libertà delle parti nella scelta della legge applicabile al contratto.
Qualora le parti non vogliano o non possano scegliere la legge applicabile al contratto poiché, ad esempio, le medesime non hanno trovato un accordo su quale legge indicare, opereranno automaticamente del regolamento Roma I, che sono volti ad individuare la legge regolatrice del contratto in assenza di scelta.
In tal caso, il regolamento Roma I individua espressamente specifiche tipologie contrattuali e stabilisce direttamente quale sarà la legge regolatrice del contratto. Ne discende che il contratto sarà diversamente regolato a seconda della specifica tipologia contrattuale tra quelle indicate dal regolamento stesso.
Nell’ipotesi in cui la controparte contrattuale appartenga ad un Paese extra UE occorrerà individuare, caso per caso, le disposizioni ivi vigenti in materia di diritto internazionale privato tenendo presente che, in mancanza di scelta della legge applicabile al contratto, essa sarà determinata dal Giudice davanti al quale sarà radicata la controversia.
Quali sono le considerazioni di ordine pratico che un operatore con l’estero dovrà trarre in relazione al complicato meccanismo giuridico sopra delineato?
La principale avvertenza è che quando pone in essere un contratto con una controparte estera dovrà avere l’accortezza di indicare espressamente, mediante una apposita clausola contrattuale, a quale legge il contratto stesso è assoggettato.
Nel caso che insorga una vertenza con la controparte si potranno così prevenire tanti imprevisti con dispendio di tempo e di denaro.
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