Export: l’adempimento nei contratti internazionali (2)
Garanzie di pagamento
Sotto il profilo operativo occorre poi distinguere fra garanzie dirette e garanzie indirette.
Nel primo caso la banca emittente si obbliga direttamente nei confronti del beneficiario a provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto che ha ordinato il rilascio della garanzia nell’ipotesi che quest’ultimo sia rimasto inadempiente.
Nella seconda ipotesi invece la banca dell’ordinante richiede alla banca del beneficiario l’emissione di una garanzia dietro una propria controgaranzia talché l’operazione si fonda su due distinte garanzie strettamente collegate fra loro.
A livello internazionale le garanzie che ci occupano sono regolate da un’apposita disciplina emanata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, di cui si raccomanda la debita conoscenza anche da parte delle imprese al fine di evitare i rischi connessi a errori o omissioni che potrebbero pregiudicare il buon fine delle transazioni commerciali con l’estero.
E’ in ogni caso da rilevare che, se da un lato la garanzia a prima richiesta può costituire per il beneficiario un valido presidio a tutela del proprio credito, dall’altro la garanzia stessa può presentare per l’ordinante un grosso rischio, costituito da una fraudolenta o indebita escussione ad opera della controparte contrattuale.
La questione presenta un’estrema delicatezza e al riguardo deve preliminarmente distinguersi tra garanzia diretta e garanzia indiretta.
Nella prima ipotesi l’ordinante potrà ricorrere a uno specifico procedimento giudiziario richiedendo al giudice di ordinare alla banca (italiana) di sospendere il pagamento di quanto dovuto al beneficiario a fronte della garanzia da essa prestata oppure di inibire alla banca stessa l’azione di rivalsa a seguito del pagamento. In caso di accoglimento della domanda l’ordinante potrebbe evitare l’addebito di quanto sborsato dalla banca fino all’esito del giudizio di merito nei confronti del beneficiario.
Nell’ipotesi invece di garanzia indiretta la questione assume una maggiore complessità essendosi in presenza di un rapporto quadrangolare. In tal caso siamo in presenza di quattro rapporti:
1. un rapporto di base che lega l’ordinante e il beneficiario derivante da un contratto da essi stipulato;
2. un rapporto di mandato tra ordinante e prima banca (banca controgarante);
3. un rapporto di mandato tra prima banca e seconda banca (vera e propria banca garante);
4. un rapporto di controgaranzia tra prima e seconda banca.
È tuttavia da rilevare che, in giurisprudenza, è stata frequentemente accolta la richiesta d’inibitoria al pagamento anche a fronte di controgaranzie in presenza, ovviamente, di prove evidenti attestanti il carattere fraudolento o abusivo della garanzia stessa.
Al riguardo il Trib. Bologna, con sentenza del 20 gennaio 2003 si è così pronunciato “… la richiesta di escussione della garanzia è oggettivamente abusiva laddove vi è la prova certa e incontestata dell’esecuzione satisfattiva della prestazione a favore del creditore–beneficiario, dal momento che, in tali ipotesi, se il garante chiamato a pagare facesse seguito alla richiesta, farebbe conseguire al creditore un’attribuzione patrimoniale priva di giustificazione, avendo la garanzia, per effetto dell’adempimento, esaurito la sua funzione”.
A conclusione del presente intervento può essere fornito alle imprese il seguente suggerimento.
Sia nell’ipotesi in cui il rilascio di una garanzia bancaria venga richiesto dall’azienda italiana, come nel caso in cui detto presidio venga richiesto dall’azienda estera, sarà sempre opportuno concordarne previamente il testo con la controparte e inserirne le condizioni nelle clausole contrattuali o, meglio ancora, allegare il testo stesso al contratto.
Export: l’adempimento nei contratti internazionali (1)
I contratti con controparti estere (1)
I contratti con controparti estere (2)
I contratti con controparti estere (3)
I contratti con controparti estere (4)
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