Il credito documentario – 1
Il pagamento più sicuro e più evoluto.
L’apertura di credito documentario è ritenuta la forma di pagamento più sicura per ottenere il pagamento nei contratti internazionali di vendita di merci.
Una delle forme più utilizzate per il pagamento del prezzo, nei contratti internazionali di vendita di merci, è quella del credito documentario, operazione bancaria nata per risolvere il seguente dilemma.
Come noto, da un contratto di vendita sorge per il venditore l’obbligo della consegna della merce e per il compratore quello del pagamento del prezzo. La forma di esecuzione del contratto, più sicura per entrambi i contraenti, sarebbe quella del pagamento contestuale alla consegna della merce perché da una parte il venditore, consegnando la merce, otterrebbe immediatamente il pagamento e dall’altra, il compratore, pagando il prezzo riceverebbe subito la merce pattuita nel contratto.
È evidente però, che nel caso in cui i contraenti si trovino in paesi diversi, spesso molto distanti tra loro, la simultaneità fra consegna e pagamento presenterebbe delle notevoli difficoltà di ordine pratico.
La peculiare caratteristica del credito documentario è proprio quella di ovviare a questo inconveniente perché consente, sostanzialmente, la contestualità delle due prestazioni utilizzando l’istituto previsto anche nel nostro ordinamento giuridico [1] e cioè il pagamento del prezzo contro consegna dei documenti che conferisce il diritto al ritiro della merce. Il tutto tramite una banca che si pone, per così dire, come garante per la regolare effettuazione dello scambio.
In tal modo il venditore avrà la sicurezza di essere pagato dopo la consegna dei documenti e quindi potrà tranquillamente spedire la merce, mentre il compratore avrà la sicurezza, dopo il pagamento, di entrare in possesso della merce acquistata.
L’operazione è regolata, in campo internazionale, da un complesso di regole elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale [2]. Non possiamo in questa sede entrare nei dettagli di ordine tecnico, ma sarà utile ricordare che, in estrema sintesi, il credito documentario è costituito da un impegno rilasciato dalla banca del compratore a pagare o a far pagare da altra banca, situata nel paese del venditore una certa somma di denaro contro presentazione, da parte del venditore stesso, di determinati documenti che attestino l’avvenuta spedizione della merce.
In relazione alla loro espressione formale i crediti documentari si distinguono in revocabili o irrevocabili e questi ultimi a loro volta in confermati o non confermati.
Il credito è revocabile quando esso può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza preavviso, talché questa tipologia trova nella pratica una scarsissima se non addirittura inesistente applicazione.
Il credito irrevocabile costituisce invece un impegno inderogabile della banca emittente verso il beneficiario (venditore) ad adempiere alle prestazioni previste nel credito stesso, a condizione che siano rispettate le prescrizioni ivi indicate.
Di solito la comunicazione al beneficiario dell’avvenuta apertura del credito documentario viene effettuata tramite un’altra banca situata nel paese del beneficiario stesso.
In questo caso il credito documentario può assumere due diverse figure, quella cioè del credito semplicemente “avvisato “oppure quella del credito “confermato”. Nel primo caso la banca semplicemente “avvisante” si limita unicamente a portare a conoscenza del beneficiario che è stato aperto in suo favore un credito documentario contenente determinate condizioni, senza assumere in proprio alcuna obbligazione.
Nel secondo caso invece la banca incaricata della notifica del credito appone su di esso la propria conferma, assumendo con ciò un proprio autonomo impegno nei confronti del beneficiario, che si aggiunge a quello della banca emittente.
Vediamo ora, sempre nella massima sintesi, le forme con le quali il beneficiario può utilizzare il credito aperto in suo favore; occorre al riguardo distinguere tra luogo di pagamento e relative modalità.
Per quanto concerne il luogo di pagamento la banca che ha emesso il credito può effettuare la propria prestazione o nella piazza del venditore (beneficiario) o nella piazza del compratore (cioè di colui che richiede alla propria banca l’emissione del credito).
Nel primo caso la banca emittente si avvale di solito di una banca intermediaria (avvisante o confermante che sia ); si usa in proposito l’espressione che il credito è aperto sulle casse di quest’ultima.
Ciò comporta la conseguenza che il venditore si libera dagli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del venditore con la consegna dei documenti alla banca intermediaria, talché i rischi di smarrimento o altro dei documenti stessi sono a carico del compratore.
Nel secondo caso invece (pagamento sulla piazza del compratore) il venditore si libera degli obblighi contrattualmente assunti solo quando i documenti sono pervenuti alla banca emittente, talché il rischio della perdita dei documenti durante la spedizione dei medesimi grava sul venditore.
Le principali e più usate forme di utilizzo del credito sono le seguenti: per pagamento, per accettazione, per negoziazione. Ci asteniamo dal trattare in dettaglio, per economia di esposizione le altre forme tecniche previste dalle Norme Uniformi e che costituiscono una integrazione o un particolare adattamento dell’utilizzo di un credito documentario in relazione a particolari esigenze degli operatori economici, quali, ad esempio, il credito rotativo (revolving credit) [3] il credito trasferibile, [4] il credito documentario sussidiario (back to back credit) [5].
Il credito “per pagamento” si presenta come il modo di realizzo più semplice e può essere attuato nella forma “vista “o “differito”. Come abbiamo già visto il credito può essere utilizzabile presso le casse della banca emittente o presso le casse della banca avvisante, ma in entrambi i casi, ove il credito sia stato aperto tramite una banca intermediaria, il beneficiario dovrà presentare i documenti a quest’ultima, entro i termini di validità del credito.
Se il credito è utilizzabile presso le casse della banca intermediaria sarà essa che, una volta verificata la conformità dei documenti alle condizioni del credito, procederà al pagamento in favore del beneficiario, facendosi poi rimborsare dalla banca emittente.
La corresponsione del relativo importo avverrà al momento della presentazione dei documenti se il pagamento è a vista oppure alla prevista scadenza se si tratta di pagamento differito.
Se invece il credito è utilizzabile sulle casse della banca emittente, la banca intermediaria si limiterà esclusivamente alla materiale apprensione dei documenti e all’inoltro alla banca emittente la quale provvederà poi al controllo dei documenti stessi e al successivo pagamento, a vista o differito, una volta riscontratane la conformità alle condizioni del credito.
Nel credito così detto di “accettazione” e non confermato, l’utilizzo avviene contro ritiro da parte della banca emittente dei documenti presentati dal beneficiario e conformi alle condizioni del credito e accettazione di una o più tratte, che accompagnano i documenti, spiccate dal beneficiario sulla stessa banca emittente.
In tal caso quest’ultima assume un obbligo cambiario nei confronti del beneficiario, il quale potrà realizzare il credito anche scontando [6] il titolo presso altra banca.
Qualora il credito prescriva che le tratte siano spiccate dal beneficiario a carico di qualsiasi altra banca trassata, l’utilizzo del credito avviene contro assunzione dell’obbligo da parte della banca emittente di accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente, nel caso in cui la banca trassata prescritta nel credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate, ma non pagate a scadenza da tale banca trassata.
Nel credito documentario per accettazione confermato è invece la banca confermante che, contro presentazione da parte del beneficiario dei documenti secondo i termini previsti, li ritira e accetta una tratta spiccata dal beneficiario a carico della stessa, obbligandosi cambiariamente.
Qualora il credito sia confermato e preveda l’emissione di tratte spiccate a carico di altra banca trassata, la banca confermante avrà gli stessi obblighi che incombono alla banca emittente, nella ipotesi sopra esaminata relativa ad un credito per accettazione non confermato.
Nel credito utilizzabile “per negoziazione” le tratte o gli altri documenti presentati dal beneficiario al momento dell’utilizzo stesso sono “negoziati” [7] dalla banca designata nel credito, che procede al pagamento, senza rivalsa verso il traente o i portatori del titolo in buona fede.
Note
[1] Nell’ordinamento italiano la disciplina del credito documentario si rinviene all’art. 1530 del codice civile
(pagamento contro documenti a mezzo banca) secondo cui “Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito”
[2 ] L’operazione è regolata dalle “Norme ed usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari”. (Norme ed Usi Uniformi o N.U.U.) elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI)a partire dal 1933. Si tratta di un complesso di “norme” contenute in vari testi (Brochure) periodicamente aggiornati. L’ultima versione è la Pubblicazione (Brochure) n.600 entrata in vigore il 1º luglio 2007.
[3] Per credito rotativo, meglio conosciuto come revolving credit, si intende una singola apertura di credito che copre spedizioni multiple di merceologie omogenee frazionate nel tempo. Si tratta di un credito ripristinabile, che viene emesso in presenza di una transazione commerciale distribuita su un lungo periodo, tra il medesimo esportatore e
importatore. Questo tipo di L/C si caratterizza per il ripristino dell’importo originario del credito ogni volta che viene utilizzato. Le parti evitano, cosi, l’apertura di un credito documentario per ogni spedizione, con evidenti vantaggi in termini di costi e tempi. Un credito rotativo, per essere tale, deve contenere nel testo l’esatta dicitura revolving
[4] Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) ha la facoltà di chiedere alla banca designata di rendere utilizzabile la garanzia, in tutto o in parte, ad uno o più soggetti terzi (secondo/i beneficiario/i). Il ricorso a questo tipo di strumento si realizza in presenza di subforniture, ovvero nel caso in cui il beneficiario si rivolga a terzi per approvvigionarsi delle merci oggetto dell’esportazione, il cui regolamento è assicurato dal credito documentario. Il credito oggetto della prima transazione (credito trasferibile) permette di regolare la seconda transazione (credito trasferito), che è strumentale alla prima.
[5] Credito sussidiario o controcredito (back to back credit). Anche in questo caso, siamo in presenza di un credito documentario che assume la forma di strumento di finanziamento all’export e che viene utilizzato nei rapporti di subfornitura. In particolare, questo tipo di credito documentario prevede la possibilità che la banca designata su ordine del beneficiario di un credito irrevocabile, disponga l’apertura di un nuovo credito a favore di un secondo beneficiario. il c.d. back to back, per l’acquisto di merci, che, generalmente, sono oggetto del credito base. In questo modo il beneficiario può ottenere dalla banca, presso la quale è pagabile in suo favore il credito documentario emesso dal compratore (ordinante), l’apertura di un secondo credito documentario in favore del produttore della merce. Questo comporta la nascita di due crediti documentari correlati ed interdipendenti, da un punto di vista strettamente economico, ma distinti e autonomi da un punto di vista giuridico, poiché il controcredito (il back to back credit), a differenza del credito trasferibile, non risulta in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base: la valuta, i documenti, ecc., possono, infatti, essere differenti.
[6) Il contratto di sconto bancario, ai sensi dell’art. 1858 c.c., è il contratto con il quale la banca anticipa l’importo del credito non ancora scaduto dello scontatario nei confronti dei terzi, salvo buon fine, detraendone in via anticipata gli interessi. Caratteristiche essenziali del contratto di sconto bancario sono la deduzione anticipata degli interessi, la cessione pro solvendo del credito nei confronti dei terzi, la necessaria esistenza di tale credito ed il fatto che il credito non sia ancora scaduto.
[7] Negoziazione significa acquisto da parte della banca designata di tratte e/o documenti, sia anticipando i fondi al beneficiario sia concordando di anticiparglieli entro la data in cui le è dovuto il rimborso.
Autori:
Avv. Pierluigi Parrini / avv. Silvia Cerbino
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