Il credito documentario – 2
Il credito documentario e le sue criticità
L’apertura di un credito documentario, in relazione anche alla sua particolare complessità sotto il profilo tecnico e operativo, non può ritenersi totalmente priva di rischi; ecco le principali avvertenze per evitare di incorrere in errori od omissioni che potrebbero pregiudicare il buon fine di questa operazione.
Dobbiamo subito avvertire che i sia pure sofisticati meccanismi di natura tecnica che regolano il credito documentario non possono assicurare la certezza dell’incasso del prezzo relativo al sottostante contratto di compravendita internazionale. L’operazione in esame non è difatti esente da rischi e ciò sia riguardo al venditore che nei confronti del compratore.
In questa sede esamineremo la relativa problematica dal punto di vista dell’esportatore, individuando i rischi più comuni e cercando di suggerire, nei limiti del possibile, le cautele da usare per evitare di incorrere in eventuali infortuni che fanno perdere alle aziende tempo e denaro.
Dobbiamo subito far presente che i rischi relativi al buon esito di un credito documentario possono rientrare in una delle seguenti due categorie:
– rischio di insolvenza delle banche che hanno assunto l’obbligo di pagamento;
– rischio di natura documentaria (cioè rischio connesso con la imperfetta, carente od oscura formulazione delle condizioni del credito, anche in relazione a eventuali sottostanti accordi di natura contrattuale) oppure rischio derivante dalla carente o imperfetta presentazione dei documenti richiesti per l’utilizzo del credito.
Per quanto concerne il rischio di insolvenza abbiamo già visto che il credito documentario ha il proprio cardine sull’impegno della banca del compratore a pagare o a far pagare.
La solvibilità della banca emittente risulta quindi come il primo requisito essenziale per l’incasso del prezzo della fornitura, condizione questa che a volte può essere inesistente, incerta o suscettibile di cambiamento.
E ciò specialmente quando, essendo previsto un pagamento più o meno dilazionato nel tempo, una banca giudicata solvibile al momento della emissione del credito può successivamente diventare insolvente, anche a seguito della sopravvenuta situazione di precarietà o catastrofe economica in cui può cadere il paese ove la banca stessa opera.
Contro tale rischio esistono però dei rimedi. Il più usato è quello di far confermare il credito da una banca italiana.
Ciò comporta non solo lo spostamento del rischio dal paese dallo Stato estero del compratore a quello del venditore ove è situata la banca confermante, ma anche la conseguenza, assai rilevante, che l’apposizione della conferma rende il credito pagabile presso le casse della banca italiana confermante e non presso le casse della banca estera emittente.
Al riguardo c’è però da rilevare che l’ottenimento, da parte dell’esportatore, di un credito confermato non è sempre agevole in quanto occorre che il compratore ne faccia espressa richiesta alla banca emittente, che questa sia disponibile a richiederla o autorizzarla e che infine la banca avvisante sia disponibile a rilasciarla, tenuto conto del rischio paese e dei rapporti di affidamento con la banca emittente.
Quando per i motivi sopra enunciati non può essere utilizzata la conferma di tipo tradizionale, espressamente regolata dalle Norme Uniformi sui crediti documentari, è possibile far ricorso ad un nuovo strumento, avente funzione analoga, e comparso di recente nella prassi internazionale, denominato “silent confirmation”.
In sostanza la “silent confirmation” è un contratto con il quale un ente finanziario terzo, nel senso cioè che rimane del tutto estraneo e autonomo alla sottostante operazione di credito documentario, garantisce il beneficiario a fronte del mancato pagamento del credito per una delle seguenti cause:
– insolvenza della banca emittente (rischio banca);
– impossibilità del trasferimento dei fondi per mancanza di valuta (rischio Banca Centrale);
– insolvenza del Paese debitore (rischio politico).
Ovviamente l’efficace utilizzo di questo strumento di garanzia è subordinato a un preventivo e accurato esame, anche sotto il profilo giuridico delle singole clausole contrattuali, al fine di prevenire eventuali situazioni di conflitto con lo stesso ente finanziario che ha rilasciato la “silent confirmation”.
Il rischio più comune è tuttavia quello relativo alla seconda delle due categorie sopra individuate e cioè quello di natura documentaria.
Come abbiamo già visto in precedenza l’utilizzo di un credito documentario è subordinato alla presentazione dei documenti strettamente conformi a quanto indicato nel credito stesso. Pertanto, il buon fine dell’operazione è legato a tre basilari elementi:
– chiara formulazione delle condizioni del credito
– agevole esecuzione delle condizioni stesse
– accurata e completa predisposizione dei documenti richiesti.
Al fine di evitare dannosi imprevisti, si rende necessario agire sia in sede preventiva alla emissione del credito documentario sia al momento in cui il credito stesso viene notificato.
Lo strumento principale da utilizzare in via preventiva è il contratto. Non sempre le imprese tengono nella debita cura questo fondamentale presupposto nella corrente operatività degli affari, talché il ricorso alla collaborazione anche di un legale avviene per lo più solo a controversia insorta e più raramente in sede di formulazione del testo contrattuale.
Questo vale particolarmente per le PMI ove l’abitudine al “fai da te” è ancora molto radicata in quanto, probabilmente, non si considera che può essere molto meglio affrontare preventivamente un certo onere economico per una consulenza che esporsi invece ai rischi connessi alla imperfetta, lacunosa o equivoca impostazione delle clausole contrattuali, che può essere fonte di controversie e di danni economici.
Assume quindi essenziale importanza la chiara e completa formulazione delle cosiddette clausole finanziarie del contratto nelle quali dovranno trovare puntuale collocazione anche tutti i termini e le condizioni del credito documentario che il compratore dovrà far aprire da una banca preventivamente indicata e di fiducia del venditore, specialmente se il credito non sarà confermato.
È proprio in tale fase negoziale che dovranno essere indicati con esattezza e senza equivoci tutti i termini del credito ivi compresi la forma e il contenuto di ciascun documento la cui conformità o meno alle prescrizioni del credito stesso costituisce, come noto, il tallone di Achille di questo tipo di operazioni bancarie.
Successivamente, una volta che il credito sia stato notificato, sarà invece necessario esaminare esattamente l’intero testo del credito per verificare se esso corrisponda a quanto pattuito.
Tale esame sarà tanto più agevole quanto più chiare e corrette saranno state formulate le clausole contrattuali, considerazione questa che pone ancora una volta in rilievo la grande importanza di una corretta ed esauriente formulazione del contratto.
La fase finale è quella della preparazione della documentazione che dovrà essere effettuata con estrema accuratezza sia per quanto concerne i documenti di competenza dello stesso venditore sia per quanto concerne i documenti emessi da terzi e richiesti dal credito.
Sarà utile al riguardo ricordare che il credito documentario, così come enunciato nelle Norme Uniformi [1] si presenta come operazione a carattere letterale, autonomo e formale.
È a carattere letterale perché l’obbligazione della banca emittente è solo quella che risulta dal testo della comunicazione con la quale viene effettuata l’apertura del credito documentario in favore del beneficiario.
È autonomo perché il credito documentario è una operazione distinta dal contratto di vendita o da altro contratto sul quale può fondarsi, talché tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.
È formale perché le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza l’esattezza, l’autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento e per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti.
In sostanza le banche sono tenute ad accertare solo che i documenti presentati in utilizzo del credito corrispondano in senso formale alle condizioni del credito stesso.
In tale contesto risulta quindi di fondamentale importanza l’accurata predisposizione dei documenti rispetto a quanto prescritto dal credito perché anche una inesattezza, che sotto il profilo sostanziale può apparire del tutto banale, può comportare il rifiuto dei documenti per non conformità ai termini del credito e quindi la perdita per il venditore di ogni diritto, nei confronti della banca emittente o di quella confermante, di ottenere il pagamento del prezzo.
Per evitare tali insidie, lo ricordiamo ancora una volta, occorre pattuire con il compratore non solo un numero il più possibile ridotto di documenti, ma anche l’esatta forma e contenuto di ciascuno di essi e ciò può, anzi deve, essere dettagliatamente indicato nel contratto.
Al riguardo una generica apposizione nel contratto della clausola di pagamento a mezzo di credito documentario può lasciare l’esportatore, per così dire, in balia del compratore.
Difatti dopo che l’apertura di credito viene notificata, il venditore può trovarsi di fronte a impreviste e a volte serie difficoltà nella interpretazione ed esecuzione delle condizioni per l’utilizzo del credito, difficoltà che invece possono essere eliminate o quantomeno ridotte in via preventiva mediante, come abbiamo già detto, una esatta formulazione, nel contratto, della clausola relativa al pagamento.
Si potrà così evitare il penoso calvario delle eccezioni di non conformità dei documenti da parte delle banche che hanno assunto l’obbligo del pagamento del credito, eccezioni che a volte possono essere del tutto pretestuose e che celano l’intento del compratore, per i più svariati motivi, di non voler più adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte.
A conclusione vogliamo avvertire che il presente intervento non intende affatto ingenerare nelle imprese una sorta di diffidenza nei confronti del credito documentario, che costituisce, come noto, uno dei più usati e sicuri mezzi di pagamento, ma solo mettere in guardia gli operatori, e in questa sede gli esportatori, di fronte alle insidie che esso può comportare se si agisce con trascuratezza o faciloneria.
note
[1] L’operazione è regolata dalle “Norme ed usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari” elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI)a partire dal 1933. Si tratta di un complesso di “norme” contenute in vari testi (Brochure) periodicamente aggiornati. L’ultima versione è la Pubblicazione (Brochure) n.600 entrata in vigore il 1º luglio 2007.
Autori:
Avv. Pierluigi Parrini / avv. Silvia Cerbino
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