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Il nuovo spedizioniere

Lo Spedizioniere non è più quello di una volta

Lo Spedizioniere

L’affermazione non è della serie “non ci sono più le mezze stagioni” e “si andava meglio quando si andava peggio”. Lo spedizioniere è cambiato davvero! O meglio, è cambiato il contratto di spedizione; che poi è più o meno la stessa cosa.

 

Il cambiamento non ha avuto grande risonanza, come spesso capita in ambito trasporti e spedizioni, erroneamente considerati le cenerentole dell’export. Credo, invece, che si tratti di qualcosa che meriti la nostra attenzione, visto che va a incidere sul rapporto che intratteniamo con lo spedizioniere con implicazioni su costi, aspettative e procedure.

Vediamo in cosa consiste questo cambiamento; anzi cambiamenti, al plurale, visto che gli interventi legislativi, tutti in vigore dal 1° gennaio 2022, sono più di uno.

La prima modifica riguarda l’art. 1737 del Codice Civile. Sappiamo come la formulazione “concludere in nome proprio e per conto del mandante” lasciasse spazio ad ambiguità circa la possibilità di stabilire con precisione il confine delle responsabilità in caso di contenzioso. La modifica apportata consiste nel dare allo spedizioniere la facoltà di “agire in nome e per conto del mandante”, naturalmente dopo essere stato dotato di potere di rappresentanza. Una piccola modifica che, se correttamente utilizzata dagli operatori, può eliminare alla radice un’insidiosa causa di criticità.

Lo stesso articolo 1737 ha subìto un’altra utile modifica che precisa come lo spedizioniere possa concludere, non più soltanto “uno” ma anche “più contratti di trasporto con uno o più vettori”. La volontà del legislatore è evidente: adeguare la normativa al sempre più frequente utilizzo dei trasporti multimediali. Al ricorso, cioè di più vettori che si incaricano della movimentazione fisica della merce, ciascuno con una diversa modalità di trasporto, a seconda delle necessità del caso.

Un’altra modifica che riguarda il contratto di spedizione interviene sull’art. 1739. Il nuovo testo, anch’esso in vigore dal 1° gennaio 2022, ribadisce che “Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante”, eliminando l’eventualità di “patti contrari”. 

Questa modifica non comporta radicali cambiamenti; che lo spedizioniere non avesse l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa era già cosa nota. C’è da augurarsi che l’aver tolto anche il riferimento a un possibile accordo in deroga, possa definitivamente convincere gli operatori che se non la chiedono esplicitamente la copertura assicurativa non ci sarà.

Alcuni operatori ritengono che la particolare natura della loro merce possa sopportare i rischi della spedizione senza ricorrere all’assicurazione. È bene ricordare, però, che la mancata assicurazione, in alcuni casi, può esporre anche a rischi di altra natura. Mi riferisco all’eventuale inadempienza contrattuale e anche a un rischio ancora più insidioso: il mancato rispetto di quanto imposto dal termine di resa convenuto (Incoterms). Mi riferisco ai due termini CIF e CIP che richiedono che l’esportatore provveda inderogabilmente alla copertura assicurativa sulle merci viaggianti. Una mancanza in tal senso potrebbe avere effetti ancora più gravi se il pagamento avvenisse con lettera di credito

Un’altra modifica riguarda l’art. 1739. A molti operatori di sicuro non piacerà. È stato abolito il terzo comma che recitava: “I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario”.

È cosa arcinota che lo spedizioniere intrattiene con i vettori, sia marittimi che aerei o camionistici, rapporti molto assidui e che tali rapporti possono generare vantaggi economici, premi, abbuoni, tariffe scontate. Il tutto commisurato al volume di traffico degli operatori, in un’ottica di collaborazione consolidata. Si tratta, in genere, di vantaggi che vengono riconosciuti sul volume annuale delle spedizioni e che vengono concessi sotto forma di sconti o tariffe preferenziali (proibito parlare di “ristorni”). Ebbene, in oltre quarant’anni di attività nell’export non ho mai visto uno spedizioniere che, a operazioni concluse, abbia contattato l’esportatore per comunicargli che aveva un importo da accreditargli in virtù da quanto disposto dall’art. 1739 c.c.

In conclusione, nessun rammarico. Lo spedizioniere è stato sollevato da quest’obbligo e il mandante è stato sollevato dalla vana speranza di racimolare qualche spicciolo a spedizione conclusa. Questo articolo è stato modificato per confermare ciò che in pratica avviene da sempre. L’unica differenza è che dal 1° gennaio 2022, questa pratica è diventata lecita. 

Teniamolo d’occhio questo spedizioniere! Ha in mano le nostre merci, agisce a nostro nome con dogana e vettori e deve consegnare i nostri prodotti ai nostri clienti esteri nel modo migliore possibile. Contribuisce grandemente a come il nostro cliente percepisce la qualità del nostro servizio export. Ogni cambiamento che lo riguarda merita tutta la nostra attenzione.

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