La Lettera di Credito Trasferibile
Strumento di autofinanziamento e trading
Molti operatori economici che agiscono come intermediari, si lamentano dei rischi e dei limiti che questo loro ruolo comporta. È sicuramente vero che l’attività d’intermediario consente di entrare nel mondo dell’export con un minimo impiego di risorse finanziarie e umane ma è altresì vero che il ruolo d’intermediario ha due innegabili risvolti negativi:
il rischio di scavalcamento e il margine di profitto che, di solito, si limita a una piccola percentuale sul fatturato.
Sono proprio questi due motivi a spingere gli intermediari verso l’acquisto di merce e la successiva rivendita a importatori esteri. Questo significa trasformarsi in un trader internazionale e vendere senza essere produttori. Significa anche risolvere il problema dello scavalcamento realizzando anche profitti probabilmente molto più consistenti. Purtroppo questa soluzione presenta un ostacolo spesso difficile da superare: la insufficiente disponibilità di risorse finanziarie. Come se non bastasse, c’è anche un altro aspetto negativo: l’elevato rischio insito nell’acquisto di merce sulla cui produzione il trader ha un controllo limitato se non addirittura nullo.
La soluzione a questi problemi c’è e ha un nome preciso: lettera di credito trasferibile.
In sintesi, possiamo affermare che la lettera di credito trasferibile consente di comprare senza pagare e di rivendere realizzando profitti anche considerevoli. Consente, cioè, al trader di autofinanziarsi senza impegnare risorse proprie e senza ricorrere a costosi e incerti affidamenti bancari.
Vediamo quali sono le caratteristiche tecniche e operative di questo strumento di pagamento così utile e versatile. Esaminiamone gli aspetti pratici e le implicazioni commerciali che, troppo spesso, sono trascurati dalla manualistica professionale.
La lettera di credito trasferibile è un tipo di credito documentario che consente al beneficiario (in questo caso il trader) di ordinare alla banca che l’importo della lettera di credito stessa sia trasferito, tutto o in parte, a un altro beneficiario.
Questo, in sintesi, è il succedersi delle operazioni:
- Il trader riceve una lettera di credito trasferibile per l’importo della sua vendita al compratore estero
- il trader ordina alla banca di trasferire una parte dell’importo del credito al produttore (o ai produttori) della merce
- il trader trattiene la differenza (tra importo totale della lettera di credito trasferibile e l’importo trasferito) quale profitto realizzato dalla vendita.
ATTENZIONE
- Per poter procedere al trasferimento, la lettera di credito deve espressamente essere denominata “Transferable Credit”
- Anche per il secondo beneficiario (l’effettivo produttore della merce), la lettera di credito trasferibile mantiene gli stessi termini e condizioni della lettera di credito.
Allo scopo di consentire al trader di nascondere al compratore e al produttore le rispettive identità, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha previsto (art. 38, d, NUU 600/07) che il trader, nel trasferire una parte del credito al secondo beneficiario (il produttore), possa:
- Ridurre l’importo totale e i prezzi unitari della merce
- ridurre il periodo di validità
- anticipare la data di spedizione
- figurare come ordinante del credito subentrando all’ordinante originario (importatore).
ATTENZIONE
Il trader (primo beneficiario) può trasferire una parte del credito a uno o più beneficiari (“secondi beneficiari”) ma questi ultimi non possono, a loro volta, trasferire ad altri gli importi a loro destinati.
La lettera di credito trasferibile è uno strumento di grande rilevanza ed efficacia ma richiede una messa a punto perfetta. Per questo motivo il suo utilizzo è consigliabile soltanto a chi ha maturato una grande esperienza nell’utilizzo delle lettere di credito.
ATTENZIONE
- L’obbligatorietà della denominazione “Transferable credit” richiede che l’utilizzo di tale strumento di pagamento sia concordato con l’ordinante (l’acquirente importatore) già nella fase di trattativa della compravendita
- non tutti i produttori (“secondi beneficiari”) accettano il pagamento tramite una lettera di credito trasferibile di cui non hanno potuto concordare i termini direttamente con l’acquirente estero
- per consentire al primo beneficiario (trader) di nascondere le reciproche identità al produttore e all’importatore, è indispensabile che la lettera di credito trasferibile non richieda la presentazione di documenti che indichino obbligatoriamente il nome del produttore della merce.
La Lettera di Credito 1 – Il pagamento più evoluto
La Lettera di Credito 2 – Come funziona
La Lettera di Credito 3 – Le garanzie
La Lettera di Credito 4 – Le insidie
La Lettera di Credito 5 – Cosa fare?
La Lettera di Credito 6 – La verifica finale
La Lettera di Credito 7 – Caratteristiche particolari
La Lettera di Credito Stand-by
Salve, le faccio i miei complimenti per la professionalità e la cura con cui esprime concetti molto tecnici (e nuovi per il sottoscritto) con semplicità disarmante.
Mi sto interessando in queste ultime settimane all’avvio di una attività di export di prodotti agroalimentari italiani verso gli Sati Uniti.
La mia idea è quella di acquistare direttamente dal produttore italiano (senza magazzino) e rivendere all’acquirente americano, facendo io da Trader per massimizzare i margini.
A tal fine vorrei chiederLe quanto segue:
1. Considerato che sono all’inizio e non dispongo di risorse adeguate, vorrei far ricorso allo strumento della lettera di credito trasferibile come strumento di “autofinanziamento”.
Ma essendo io, di fatto, il venditore che si registra con il proprio nome (brand) presso la FDA americana per quello specifico prodotto, (quindi, nel processo di vendita al compratore americano, il produttore non comparirebbe sin dal principio), in che misura ha senso nel mio caso far ricorso alla norma della CCI di Parigi per nascondere l’identità delle parti?
2. Vale anche nel mio caso il codice ATECO 70.22.09 da Lei suggerito sopra?
3. Esiste un contratto specifico (standard?) tra il venditore italiano (me stesso) e il compratore americano nel rapporto di scambio commerciale con gli USA?
La ringrazio in anticipo per la sua risposta.
Cordiali saluti.
Grazie della sua e-mail e dei suoi apprezzamenti, decisamente molto graditi.
Lei ha perfettamente capito qual è il potenziale dell’utilizzo della lettera di credito trasferibile e anche il suo impianto generale di funzionamento. Però, è comunque sempre necessario un coordinamento specifico che si adatti a ogni situazione operativa.
L’argomento è piuttosto articolato e preferirei parlargliene al telefono. Mi può chiamare domani o dopodomani tra le 10 e le 12 direttamente al 348 . . . o posso chiamarla io al numero che vorrà indicarmi.
Il suo progetto è senz’altro interessante e le faccio i miei migliori auguri di rapido successo imprenditoriale ed economico.
Un cordialissimo saluto,
Roberto
Ma se vuoi proteggerti dallo scavalcamento come fai con i documenti di trasporto?
La sua domanda tocca un aspetto molto delicato. Mentre la documentazione commerciale del produttore può essere sostituita da quella dell’intermediario o trader, il documento di trasporto dovrà necessariamente avere come oggetto l’intero trasporto, dal produttore fino al compratore estero e dovrà essere emesso senza che riveli né l’identità del produttore né quella del compratore.
Prendiamo ad esempio una spedizione via mare (per la via aerea sono necessari alcuni accorgimenti in più). La polizza di carico dovrà essere “all’ordine, girata in bianco” (To Order, Blank Endorsed) e indicare come Shipper il nome dello spedizioniere. In questo modo possiamo nascondere sia l’identità del produttore che quella del compratore.
Una questione assolutamente necessaria per soddisfare i termini di questa procedura, è che l’importatore, ordinante della lettera di credito trasferibile, sia disposto a collaborare e che non richieda nella lettera di credito stessa alcun documento che debba emettere il produttore con l’indicazione del proprio nome.
Buongiorno sicuramente è un modo per incassare ma non per essere non scavalcati in quanto la documentazione per la negoziazione sarà comunque emessa dal produttore e fi iria nelle mani del compratore al momento dell importazione(schede tecniche certificati etc etc)
La lettera di credito trasferibile consente di trasferire l’intero importo, o una sua parte, ad altro beneficiario o a più beneficiari (secondi beneficiari). La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha precisato anche che tale tipo di credito documentario, pur dovendo mantenere i termini e le condizioni originarie, consente al primo beneficiario di cambiare:
– i prezzi e l’importo totale (per consentire di realizzare un margine di profitto)
– le scadenze di validità e di spedizione (possono soltanto essere abbreviate)
– la copertura assicurativa (può essere aumentata per coprire il prezzo aumentato).
Oltre a questo, la CCI ha precisato che è possibile nascondere il nome dell’ordinante estero e sostituirlo con quello del primo beneficiario ed è possibile anche nascondere all’ordinante estero la fattura del secondo beneficiario sostituendola con quella del primo beneficiario.
Tutto questo ha proprio lo scopo di impedire all’importatore estero e al secondo beneficiario (reale produttore della merce) di conoscere le loro reciproche identità.
Il suo commento, però, merita un approfondimento.
Perché sia possibile utilizzare la lettera di credito trasferibile e contemporaneamente impedire il contatto diretto tra importatore e produttore, per proteggersi da un eventuale scavalcamento, è indispensabile che si verifichino due condizioni:
1. il secondo beneficiario deve essere disposto ad accettare una lettera di credito di cui non ha deciso i termini e le condizioni
2. la lettera di credito non deve richiedere la presentazione di documenti che soltanto il reale produttore della merce può produrre.
Chiunque voglia utilizzare il credito trasferibile deve accertarsi che sia rispettata almeno la prima condizione. Il trader che vuole anche proteggersi dallo scavalcamento deve necessariamente accertarsi che entrambe queste due condizioni siano rispettate.
Buongiorno, Io sono affascinato della chiarezza con quale spiega le cose. Tuttavia, ho delle domande in quanto mi sto interessando al mondo import export ed in particolare l’’agroalimentare e siccome sono uno senza grandi risorse economiche sto pensando di sfruttare la mia conoscenza del territorio ( sono africano con passaporto italiano, in Italia da 24 anni) voglio quindi fare arrivare i prodotti agroalimentari africani in Italia.
La mia domanda è ;
-Quale partita iva occorre ?
– come non farsi scavalcare sia da produttori che da importatori
?
-come stipulare contratti tra entrambi le parti ?
Cordiali saluti.
La ringrazio della sua e-mail e dei suoi apprezzamenti. Le assicuro che mi sono molto graditi. Ma veniamo ai suoi quesiti.
1. Per la Partita Iva le suggerisco l’iscrizione con il codice ATECO 70.22.09 che si riferisce a una categoria ampia e versatile che include molti servizi di consulenza che hanno per oggetto la gestione aziendale. Sono tutte attività professionali che prevedono la sola iscrizione alla gestione separata per il versamento dei contributi INPS (NO Camera di Commercio e NO contributi fissi).
Il coefficiente di redditività è il 78%.
L’argomento dell’Iva è molto delicato. Le consiglio senz’altro di consultarsi con il suo commercialista prima di prendere decisioni che potrebbero esporla al rischio di sanzioni o di costi eccessivi.
2. Il problema dello scavalcamento è la croce dell’intermediario. Ne ho parlato diffusamente. Le suggerisco di leggere questi miei articoli:
– Come evitare lo scavalcamento – Difendersi dal pericolo maggiore
– Le Professioni dell’Export n. 1 – L’Intermediario Export
– Voglio iniziare a esportare – 2 – Cosa devo fare?
– Le Professioni dell’Export n. 2 – Diventare una “Person on the spot”
Gli articolo sono tutti rivolti all’attività di export, dovrà leggerli nella posizione inversa, cioè quella dell’import. L’ultimo articolo dell’elenco prende in considerazione un’attività alternativa: quella dell’assistente agli acquisti. Consiste nel proporsi quale consulente che cerca produttori esteri e cura le comunicazioni tra esportatore e importatore. È un’attività che viene remunerata dall’importatore in percentuale sul fatturato. Può dare ottime possibilità di guadagno.
3. Può stipulare un accordo con il venditore estero in qualità di promotore o come consulente facilitatore delle vendite. Potrebbe stipulare un accordo anche con l’importatore italiano per svolgere la stessa attività, rivolta all’import. Il mio consiglio, però, è di concludere un accordo soltanto con una delle parti. Questo perché in caso di contestazioni, essere remunerato da entrambe le parti potrebbe renderle difficile la gestione della controversia.
Le ho dato delle risposte orientative e molto sintetiche. Nel caso volesse approfondire l’argomento e attivare una mia consulenza in affiancamento, non esiti a chiedermi ulteriori informazioni.
Il suo è un progetto molto interessante e le auguro un rapido successo professionale ed economico.