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L’Operazione Doganale Export

L’immancabile burocrazia

Customs ControlCom’è noto, l’esportazione delle merci non comporta il pagamento di alcun dazio e, con esclusione dei casi di imposizione delle accise, non comporta alcun onere finanziario. Abbiamo già trattato l’Origine delle Merci, la Classificazione Tariffaria e il Valore in Dogana e ora andiamo a esaminare, in forma sintetica, qual è la procedura per soddisfare le formalità doganali export.

 

Innanzi tutto, è necessario fare una premessa: quanto stiamo per dire è valido fino a quando non troverà completa attuazione il Nuovo Codice Doganale dell’UE (CDU) che è attualmente in regime transitorio fino al 1° maggio 2019. In particolare, una riforma è attesa con impazienza dagli operatori dell’export: l’unificazione delle dogane europee e quindi la fine della distinzione tra Dogana Export e Dogana di Uscita dall’UE. Ma andiamo con ordine ed esaminiamo la descrizione sintetica delle fasi di cui si compone la procedura doganale di esportazione.

1.
L’esportatore presenta la merce e la relativa dichiarazione di esportazione alla Dogana di Esportazione.
Questa operazione è svolta di solito dallo spedizioniere internazionale tramite il suo Doganalista che trasmette la dichiarazione alla Dogana per via telematica. La Dogana di Esportazione è la Dogana competente territorialmente nel luogo dell’esportatore.

2.
La Dogana di Esportazione esamina la dichiarazione di esportazione e la merce.
Procede poi ad assegnare alla spedizione un numero di riferimento (diverso per ogni spedizione) denominato Movement Reference Number (MRN).

3.
Terminati i controlli, la Dogana di Esportazione “svincola” la merce consentendone l’inoltro al vettore incaricato del trasporto. Allo stesso tempo, la Dogana di Esportazione consegna allo spedizioniere (che agisce per conto dell’esportatore) il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE) che accompagnerà la merce fino alla sua uscita dallo spazio doganale dell’Unione Europea.

4.
La merce e il DAE vengono presentati alla Dogana di Uscita dall’UE.
Dopo aver controllato che la merce presentata corrisponda a quella dichiarata, la Dogana di Uscita verifica l’uscita fisica delle merci dall’UE. Entro 24 ore dalla conclusione di tale verifica, la Dogana di Uscita invia il messaggio telematico “Risultato di Uscita” all’ufficio doganale di esportazione. Tale messaggio costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione Europea.

5.
L’esportatore può controllare il buon esito dell’operazione digitando il MRN sul sito dell’Agenzia delle Dogane alla pagina “Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)”.

ATTENZIONE

  • La merce svincolata per l’esportazione dalla Dogana di Esportazione deve uscire dal territorio doganale dell’Unione Europea (cioè transitare attraverso la Dogana di Uscita) entro  90 giorni dalla data dello svincolo
  • In caso di mancata uscita della merce dal territorio doganale dell’Ue, l’esportatore è obbligato a comunicare la mancata uscita della merce alla Dogana di Esportazione perché quest’ultimo disponga l’annullamento della dichiarazione di esportazione.

 

Questo grafico descrive schematicamente la procedura dell’operazione doganale export:

Procedura Doganale Export

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Risposte a L’Operazione Doganale Export

  1. Berti ha detto:

    Buongiorno,
    in esportazione EXW, la non imponibilità art-8 lett b, è giustificata da MRN europeo ma non italiano?

    Grazie.

    • Roberto Coppola ha detto:

      L’Art. 8, comma 1, b) DPR 633/72 si applica su fatture di esportazione indiretta. Si riferisce alla non applicabilità dell’Iva secondo la legge italiana. Quindi l’MRN deve essere emesso da un Ufficio Doganale di Esportazione italiano.
      Con il nuovo codice doganale, la cui applicazione inizierà nel 2024, le cose cambieranno radicalmente, ma per ora, indipendentemente dal termine di resa utilizzato, l’MNR emesso dalla dogana del paese del venditore deve seguire la merce fino alla dogana del paese dell’UE dal quale la merce uscirà dallo spazio doganale europeo, dopo aver subito un controllo di conformità (la merce deve essere la stessa che ha avuto lo svincolo della dogana di esportazione).

      Entro 90 giorni dallo svincolo doganale italiano, la dogana italiana deve ricevere la comunicazione di “Uscita Conclusa” dalla dogana di uscita. In mancanza di questa comunicazione, sarà l’esportatore a dover dimostrare che la sua merce ha raggiunto un importatore extra UE.
      Vorrei anche ricordarle che il termine EXW è molto insidioso. Ci priva del controllo della nostra merce ma ci lascia la responsabilità fiscale e doganale della vendita export.
      Mi piacerebbe che leggesse il mio articolo “Un Amore non Corrisposto” (https://fareexport.substack.com/p/un-amore-non-corrisposto) nella speranza di convincerla a utilizzare un termine di resa diverso.

  2. Simone Ciliberti ha detto:

    Buongiorno,

    sto spedendo dei containers dalla Spagna alla Cina, devono però essere trasbordati a Genova causa routing tra servizi che toccano terminal diversi, è possibile trasferirli tra i due terminal con un T1 o serve altra documentazione rimanendo in area UE rispetto al paese di partenza?

    grazie mille
    Simone Ciliberti
    Nihil-ora Services

    • Roberto Coppola ha detto:

      In mancanza di dettagli, suppongo che i container siano trasferiti da un terminal a un altro sempre rimanendo all’interno dello spazio doganale italiano. Quindi la merce dalla Spagna fino a bordo nave a Genova non esce mai dallo spazio doganale dell’UE e non attraversa mai paesi extra UE. In questo caso non serve né il T1, che riguarda merce non comunitaria, né il T2 che riguarda il transito attraverso paesi extra UE.

  3. Daniele ha detto:

    Gentile Dott. Coppola, dopo l’operazione doganale di esportazione e prima dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’UE, é consentito aprire i colli in cui si trovano i beni, applicare sui beni delle etichette (richieste dal paese destinatario) e poi richiuere i colli? Ovviamente tutto rimarrebbe invariato in termini di quantità dei colli e articoli contenuti. Oppure la normativa doganale lo impedisce?

    • Roberto Coppola ha detto:

      Secondo il Nuovo Codice Doganale dell’Unione, la merce in transito tra la dogana di esportazione (competente territorialmente nel paese dell’esportatore) e la dogana di uscita (nel paese dal quale la merce esce dallo spazio doganale dell’UE) è soggetta alla sorveglianza che la merce in uscita corrisponda a quanto dichiarato. In sintesi, la dogana di uscita:
      1. si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato
      2. Sorveglia l’uscita fisica delle merci dallo spazio doganale dell’UE.

      I possibili esiti del controllo della dogana di uscita si possono riassumere come segue:
      Se si riscontra:
      • una deficienza, la dogana di uscita informa la dogana di esportazione
      • una eccedenza, la dogana di uscita ne rifiuta l’uscita finché non siano state perfezionate le formalità di esportazione
      • una differenza nella natura delle merci, la dogana di uscita ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l’ufficio di esportazione.

      La risposta alla sua domanda è data dal termine “sorveglia”, cioè dalla reale possibilità che la dogana di uscita ha di rilevare che si è intervenuti sulla merce durante il trasferimento tra dogane. Oltre al contenuto dei colli, mi riferisco all’aspetto esteriore: marche, numeri, nastro adesivo visibilmente rimosso e riapplicato, ecc.

      Per sua informazione, le riporto quanto stabilito dall’Art. 267 del Codice Doganale:
      “Vigilanza doganale e formalità di uscita”
      Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono soggette a VIGILANZA doganale e POSSONO essere oggetto di controlli doganali.

      Naturalmente, io non posso darle altra indicazione se non quella di non intervenire in alcun modo sulla merce. Valuti lei e decida sulla base di quanto le ho detto.

  4. Mary ha detto:

    Buongiorno, ho due semplici domande da porle:
    La Bolletta Doganale e il DAE sono la stessa cosa?
    La Dichiarazione d’esportazione (online o cartacea) e il DAU sono la stessa cosa?
    In attesa i una cortese risposta, le auguro buon lavoro

    • Roberto Coppola ha detto:

      Il DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) è il documento che la dogana consegna all’esportatore e che, allo stesso tempo, scorta la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita dall’Unione Europea, nei casi in cui le due dogane non coincidano.
      La dichiarazione doganale equivale al DAU (Documento Amministrativo Unico) che è un formulario utilizzato in riferimento a una esportazione, importazione o altro vincolo a un regime doganale.
      Il tutto deve essere interpretato in chiave di dematerializzazione dei documenti. Questo significa che “il documento che scorta la merce” si traduce in una comunicazione telematica tra dogane.

  5. Karim ha detto:

    Salve, vorrei gentilmente avere degli info sul export import, vorrei comprare merce in stock da grossisti in italia per venderle a l estero tipo (abiti,scarpe,borse,cartoleria,,,,) cosa mi serve la partita IVA o bastano le fatture ivate (elenco della merce) quando devo passare la dogana grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      Per quanto ne so, un’attività commerciale abituale richiede l’apertura della partita Iva. Questa è una questione fiscale italiana e le consiglio di chiedere l’assistenza di un commercialista perché non è materia di mia competenza.
      Per il resto, lei è libero di esportare la merce che acquista presso fornitori italiani. Per l’operazione doganale export, che per la merce elencata non comporta alcun esborso di dazio o accisa, dovrà affidarsi a un doganalista. Le segnalo che, seguendo una procedura precisa, lei potrà comprare la sua merce da fornitori italiani chiedendo la non applicazione dell’Iva. Il doganalista incaricato le indicherà come fare: è una procedura abituale e molto semplice.

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